Sez. L, Sentenza n. 7263 del 08/08/1996 (Rv. 499030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Prova della legittimità del licenziamento - Onere del datore di lavoro - Sussistenza - Conseguenze - Contestazione per la prima volta in appello dei fatti dedotti dal datore di lavoro a fondamento della legittimità del recesso - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'onere di dedurre e provare il fatto idoneo a giustificare il licenziamento grava sul datore di lavoro mentre il lavoratore che impugni il licenziamento può limitarsi a denunziarne, nel ricorso ex art. 414 cod.proc.civ., l'illegittimità, senza incorrere poi in alcuna preclusione qualora, in appello, contesti per la prima volta la sussistenza delle circostanze nelle quali la sentenza di primo grado ha riconosciuto la giusta causa (o il giustificato motivo) di licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)