Sez. 1, Sentenza n. 475 del 12/01/2006 (Rv. 586525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Delibera della Giunta municipale - Di autorizzazione ad impugnare - Dichiarazione d'urgenza - Eseguibilità - Invio entro cinque giorni all'organo di controllo - Necessità - Esclusione - Decadenza della autorizzazione per omesso invio all'organo di controllo - Insussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione da parte della Giunta municipale alla proposizione di un'impugnazione contro sentenza resa nei confronti del Comune, non costituendo atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità ma solo a controllo successivo (com'è desumibile dall'art. 45, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 - legge nella fattispecie applicabile "ratione temporis" - che, nell'indicare le delibere di competenza della Giunta municipale sottoposte a controllo preventivo, non prevede le delibere di autorizzazione a instaurare una lite o a resistervi), anche se dichiarata immediatamente eseguibile in quanto urgente, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della stessa legge, non è soggetta alla decadenza per mancata trasmissione all'organo di controllo entro cinque giorni dalla sua adozione, prevista dall'art. 46, comma sesto, della legge menzionata, e riguardante solo gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 45 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 46 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)