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Sez. 1, Sentenza n. 17411 del 30/08/2004 (Rv. 576406 - 01)

SICILIA - ENTI LOCALI - CONTROLLI | Legge regionale n. 44 del 1991 - Comune - Autorizzazione della giunta al sindaco ad agire o resistere in giudizio per conto del comune - Sottoposizione a controllo preventivo di legittimità - Esclusione - Conseguenze - Dichiarazione di immediata esecutività - Omessa trasmissione della deliberazione all'organo di controllo entro cinque giorni dall'adozione - Decadenza dell'autorizzazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576406-01

SICILIA - ENTI LOCALI - CONTROLLI

In base alla legge della Regione Sicilia 3 dicembre 1991, n. 44, relativa, fra l'altro, ai controlli sugli atti delle province e dei comuni, l'autorizzazione da parte della giunta comunale al sindaco ad agire o resistere in giudizio per conto del comune non costituisce - analogamente a quanto previsto dalla legge statale 8 giugno 1990, n. 142 - atto soggetto a controllo preventivo di legittimità ma solo a controllo successivo, non rientrando tra le deliberazioni per le quali gli artt. 15 e 16 della citata legge regionale prevedono il controllo preventivo, e, ai sensi del precedente art. 12, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, salvo che, in caso di urgenza, sia dichiarata immediatamente esecutiva. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, l'omessa trasmissione della delibera all'organo regionale di controllo entro cinque giorni dalla sua adozione non determina alcuna decadenza della delibera medesima, essendo detto adempimento previsto - dall'art. 18 della suddetta legge regionale - per i soli provvedimenti immediatamente esecutivi soggetti a controllo preventivo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 03/12/1991 num. 44 art. 12, Legge Reg. Sicilia 03/12/1991 num. 44 art. 15, Legge Reg. Sicilia 03/12/1991 num. 44 art. 16, Legge Reg. Sicilia 03/12/1991 num. 44 art. 18, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)