Sez. L, Sentenza n. 6767 del 06/08/1987 (Rv. 454970 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DANNO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.*
In ipotesi di omissione contributiva, il lavoratore, ove si sostituisca al datore di lavoro, e costituisca presso l'INPS la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, può recuperare da quest'ultimo la somma erogata all'istituto; ma se non è possibile costituire la rendita per difetto di documenti di data certa, il lavoratore può solo domandare il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro ex art. 2116 cod. civ., danno che però si realizza solo quando si verifica la perdita totale o parziale della prestazione assicurativa in conseguenza dell'omissione contributiva. Pertanto, finché non si verifica tale perdita, il lavoratore deve limitarsi a domandare la condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno, quantificabile solo allorché si realizzi il presupposto suddetto della perdita totale o parziale della prestazione assicurativa. (V 2488/86, mass n 445583).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)