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Sez. L, Sentenza n. 2488 del 09/04/1986 (Rv. 445583 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA E AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - CARATTERE AUTONOMO - PROPOSIZIONE IN DUE DISTINTI GIUDIZI NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI LEGITTIMATI PASSIVI - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445583-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA E AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - CARATTERE AUTONOMO - PROPOSIZIONE IN DUE DISTINTI GIUDIZI NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI LEGITTIMATI PASSIVI - ESPERIBILITÀ.*

In tema di omissione contributiva, le due azioni previste rispettivamente dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (per la Costituzione presso l'INPS di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica) e dall'art. 2116, secondo comma, cod. civ. (per il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro) sono, non già connesse od interdipendenti, bensì del tutto autonome, anche se si fondano sul presupposto comune della omissione contributiva del datore di lavoro; quindi il lavoratore può separatamente esperire le due azioni in distinti giudizi nei confronti dei rispettivi legittimati passivi. (V 3144/83, mass n 428050; (V 2172/80, mass n 405837; (V 661/76, mass n 379309).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116 com. 2, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)