Sez. 2, Sentenza n. 672 del 05/02/1982 (Rv. 418443 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - VIOLAZIONE - EFFETTI - PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO - NORME SUI DISTACCHI MINIMI - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE NORME DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONI RELATIVE - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - VIOLAZIONE - EFFETTI - PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO - NORME SUI DISTACCHI MINIMI - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE NORME DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONI RELATIVE - CONSEGUENZE.*
Gli artt. 57 e 59 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Palermo, approvato con decreto del Presidente della regione siciliana 28 giugno 1962 n. 110, ove prevedono distacchi minimi per le costruzioni, con misurazione dalla costruzione finitima o dalla linea di confine, costituiscono Disposizioni integrative di quelle del codice civile in materia di distanze legali nei rapporti di vicinato, e, quindi, se violate, consentono di ottenere la riduzione in pristino, ai sensi dello art. 872 cod. civ. (V 1793/77, mass n 335526; (Conf 4458/78, mass n 394121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge Reg. Sicilia 28/06/1962 num. 110 art. 57, Legge Reg. Sicilia 28/06/1962 num. 110 art. 59, Legge Reg. Sicilia 28/06/1962 num. 110 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)