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Sez. L, Sentenza n. 2803 del 08/05/1984 (Rv. 434838 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1983, CONTENENTE LA PARZIALE DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 10 R.D.L. N. 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ ANCHE ALL'ASSICURATO CON LA CAPACITÀ DI GUADAGNO RIDOTTA AL DI SOTTO DEL MINIMO DI LEGGE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - PRESUPPOSTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434838-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1983, CONTENENTE LA PARZIALE DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 10 R.D.L. N. 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ ANCHE ALL'ASSICURATO CON LA CAPACITÀ DI GUADAGNO RIDOTTA AL DI SOTTO DEL MINIMO DI LEGGE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - PRESUPPOSTO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939 (sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale), implicando la possibilità di riconoscere il diritto alla pensione di Invalidità anche all'assicurato che all'atto della Costituzione del rapporto assicurativo abbia già la propria capacità di guadagno ridotta al di sotto del minimo di legge (quale che sia nella specie incidente), ma ne subisca ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, presuppone che la residua capacità, suscettibile di tale successive menomazioni possa essere utilizzata in limiti apprezzabili, nonostante l'originario difetto, dovendo l'accertamento al riguardo condursi tenendo conto di tutte le particolarità del contesto economico-sociale nel quale l'attività lavorativa risulta esplicabile nonché di eventuali modificazioni del medesimo (nella specie, appartenenza dell'assicurato ad una famiglia colonica e successivo scioglimento di questa).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)