Sez. 1, Sentenza n. 3634 del 17/06/1985 (Rv. 441227 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE UNILATERALE DI UNO DEI "BONA SACRAMENTI" - DECLARATORIE DI ESECUTIVA DELLA RELATIVA SENTENZA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - LIMITI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE UNILATERALE DI UNO DEI "BONA SACRAMENTI" - DECLARATORIE DI ESECUTIVA DELLA RELATIVA SENTENZA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - LIMITI.*
La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei "bona sacramenti", cioè per divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta (anche "de relato"), o che comunque l'abbia ignorata per grave negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta né conoscibile (ma rilevante nel diritto canonico per il solo fatto del raggiungimento della sicura prova della sua sussistenza), la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso l'essenziale principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. L'indagine sulla ricorrenza del suddetto presupposto va condotta, tenendo conto dei limiti e delle peculiarità del procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, nonché, in particolare, del divieto di un riesame del merito della vicenda matrimoniale, con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda ed ai fatti posti all'esame del giudice che l'ha resa, mentre una valutazione degli Atti del procedimento canonico può ritenersi consentita solo nei limiti in cui sia diretta a superare dubbi nell'interpretazione di detta pronuncia, cioè ad evidenziare elementi, circa l'esternazione o la riconoscibilità della simulazione unilaterale, che il giudice ecclesiastico abbia sia pure implicitamente considerato. (V 3535/84, mass n 435537; (V 2855/84, mass n 434838; (V 2543/84, mass n 434565; (V 5026/82, mass n 422952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)