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Sez. L, Sentenza n. 286 del 14/01/1983 (Rv. 425092 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - COLLETTORI - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO IN FAVORE DI DIPENDENTE DI ISTITUTO DI CREDITO ADDETTO AL SERVIZIO DI ESATTORIA COMUNALE - DIPENDENTE MUNITO DELLA PATENTE DI COLLETTORE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA RELATIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425092-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - COLLETTORI - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO IN FAVORE DI DIPENDENTE DI ISTITUTO DI CREDITO ADDETTO AL SERVIZIO DI ESATTORIA COMUNALE - DIPENDENTE MUNITO DELLA PATENTE DI COLLETTORE - RILEVANZA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA RELATIVA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - NECESSITÀ.*

Al fine del riconoscimento della qualifica di funzionario, in favore del dipendente di istituto di credito addetto al servizio di esattoria comunale, non è decisiva la circostanza che il dipendente medesimo sia munito, secondo la previsione dell'art. 130 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, della patente di collettore, con il correlativo potere di rappresentare l'esattore nei rapporti con gli enti interessati, ma occorre fare riferimento alle Disposizioni della contrattazione collettiva, le quali possono validamente prevedere la suddetta qualifica per i soli collettori di esattorie di particolare importanza, ovvero per coloro che ricevano un mandato dall'esattore diverso e più ampio rispetto a quello derivante dall'indicata patente (nella specie, art. 10 del contratto collettivo del 16 febbraio 1962 per il personale delle esattorie gestite da istituti di credito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1962 num. 10, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)