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Sez. L, Sentenza n. 9979 del 28/07/2000 (Rv. 538934 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - COLLETTORI | Possesso della relativa patente - Esercizio delle funzioni correlate - Sufficienza ai fini del diritto alla qualifica di funzionario - Esclusione - Normativa contrattuale collettiva - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538934-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - COLLETTORI

In applicazione dei principi circa l'inquadramento professionale dei lavoratori nei rapporti privatistici di lavoro subordinato, ai fini del riconoscimento della qualifica di funzionario ad un dipendente di azienda esattoriale è rilevante non già il possesso della patente di collettore, secondo la previsione dell'art. 130 del d.P.R. n. 858 del 1963, con il correlativo potere di rappresentare l'esattore nei rapporti con gli enti interessati, ma l'integrazione dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva del settore. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore, facendo applicazione dell'art. 3 del c.c.n.l. 13 ottobre 1983, delineante genericamente i requisiti delle singole qualifiche - e prevedente la qualifica di funzionario in caso di preposizione a particolari importanti servizi esattoriali - e del contratto integrativo aziendale, cui era demandata la funzione di specificare i requisiti relativi alle varie qualifiche e attribuente rilevanza, per la qualifica di funzionario, alla preposizione ad una o più esattorie solo in caso di organico complessivo di queste ultime pari ad almeno otto dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)