Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 09/12/1971 (Rv. 355235 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO PENALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO PENALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
All'infuori dell'ipotesi prevista dall'art 295 cod proc civ, il valutare se e quale influenza possa avere il giudizio penale sul giudizio civile ai fini della sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art 3 cod proc pen, costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2053'69, mass n 341312; 297'68, mass n 331225).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)