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Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 09/12/1971 (Rv. 355235 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO PENALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355235-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PREGIUDIZIALITA DEL GIUDIZIO PENALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

All'infuori dell'ipotesi prevista dall'art 295 cod proc civ, il valutare se e quale influenza possa avere il giudizio penale sul giudizio civile ai fini della sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art 3 cod proc pen, costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 2053'69, mass n 341312; 297'68, mass n 331225).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)