Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 09/06/1969 (Rv. 341312 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - FACOLTATIVA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Fuori delle tassative ipotesi di sospensione necessaria previste dall'art.295 cod.proc.civ., la sospensione del processo e facoltativa per il giudice di merito. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunita di disporre la sospensione facoltativa del processo, involgendo un'indagine di mero fatto, quale e quella diretta a stabilire se sussista tra un giudizio e l'altro un nesso di dipendenza, e insindacabile in Sede di legittimita. (V.744-69, massima n.339040 3496-68, massima n.336641 2244-68, massima n.334500 ed altre ivi citate.)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)