Sez. 1, Sentenza n. 3586 del 18/07/1978 (Rv. 393088 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA STESSA CAUSA - OBBLIGO DI RIUNIONE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NULLITA DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA RELATIVI AD UNO DEI PROCEDIMENTI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA STESSA CAUSA - OBBLIGO DI RIUNIONE - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - NULLITA DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA RELATIVI AD UNO DEI PROCEDIMENTI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
L'inosservanza, da parte del giudice di primo grado, dell'Obbligo di disporre, a norma dell'art 273 cod proc civ, la riunione di procedimenti relativi alla stessa causa, non comporta la nullita del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti, ne puo essere altrimenti dedotta davanti al giudice d'appello, atteso che questi non puo intervenire per riunire procedimenti pendenti in gradi diversi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)