Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31/05/2006 (Rv. 589988 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Procedimenti relativi alla stessa causa - Obbligo di riunione - Inosservanza da parte del giudice di primo grado - Nullità del giudizio e della sentenza relativi ad uno dei procedimenti - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
L'art. 273 cod. proc. civ. - come il successivo art. 274 cod. proc. civ. - contiene una disposizione di natura ordinatoria, sicchè l'inosservanza dell'obbligo di disporre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa non comporta la nullità del giudizio e della sentenza che abbia concluso uno dei procedimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)