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Sez. L, Sentenza n. 2012 del 25/02/1987 (Rv. 451307 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI DEL LAVORATORE SVOLGENTESI SECONDO DETERMINATE DIRETTIVE - CARATTERE SUBORDINATO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - DIRETTIVE - NEL LAVORO AUTONOMO - NEL LAVORO SUBORDINATO - OGGETTO RISPETTIVO.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451307-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONI DEL LAVORATORE SVOLGENTESI SECONDO DETERMINATE DIRETTIVE - CARATTERE SUBORDINATO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - DIRETTIVE - NEL LAVORO AUTONOMO - NEL LAVORO SUBORDINATO - OGGETTO RISPETTIVO.*

Il fatto che la prestazione del lavoratore si svolga secondo determinate direttive non è di per sè elemento indicativo del carattere subordinato del rapporto, in quanto detto elemento caratterizza anche la prestazione d'opera autonoma, con la precisazione, peraltro, che, mentre in quest'ultima le direttive concernono l'oggetto della prestazione inteso come risultato che il lavoratore si è impegnato a fornire, nel rapporto di lavoro subordinato le direttive stesse concernono, invece, le energie fisiche esplicate dal lavoratore come elemento inserito nella organizzazione dell'impresa. (Conf 4327/81, mass n 415017).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2224

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)