Sez. L, Sentenza n. 4327 del 03/07/1981 (Rv. 415017 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PRESTAZIONI DEL LAVORATORE SVOLGENTISI SECONDO DETERMINATE DIRETTIVE - CARATTERE SUBORDINATO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - DIRETTIVE - NEL LAVORO AUTONOMO - NEL LAVORO SUBORDINATO - OGGETTO RISPETTIVO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - PRESTAZIONI DEL LAVORATORE SVOLGENTISI SECONDO DETERMINATE DIRETTIVE - CARATTERE SUBORDINATO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - DIRETTIVE - NEL LAVORO AUTONOMO - NEL LAVORO SUBORDINATO - OGGETTO RISPETTIVO.*
Il fatto che la prestazione del lavoratore si svolga secondo determinate direttive non e di per se elemento indicativo del carattere subordinato del rapporto, in quanto detto elemento caratterizza anche la prestazione d'opera autonoma, con la precisazione, peraltro, che, mentre in quest'ultima le direttive concernono l'oggetto della prestazione inteso come risultato che il lavoratore si e impegnato a fornire, nel rapporto di lavoro subordinato le direttive stesse concernono, invece, le energie fisiche esplicate dal lavoratore come elemento inserito nella organizzazione dell'impresa. 3208/71, mass n 354615; (V 2251/72, mass n 359569; (V 759/81, mass n 411234).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)