Sez. 2, Sentenza n. 1125 del 24/06/1966 Ud. (dep. 25/02/1967) Rv. 103548 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - ESTORSIONE- E TRUFFA - RAPPRESENTAZIONE DI UN PERICOLO MEDIANTE MINACCIA DI UN'AZIONE DEL COLPEVOLE - ESTORSIONE E NON TRUFFA AGGRAVATA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - ESTORSIONE- E TRUFFA - RAPPRESENTAZIONE DI UN PERICOLO MEDIANTE MINACCIA DI UN'AZIONE DEL COLPEVOLE - ESTORSIONE E NON TRUFFA AGGRAVATA.*
Deve ritenersi responsabile di estorsione, e non di truffa aggravata ai sensi dell'art 640 capov n 2 cod pen, colui che non si sia limitato a prospettare un pericolo come eventualita obbiettiva, ma abbia esercitato una vera e propria minaccia manifestando alla vittima il proposito di agire personalmente per cagionarle un male, al fine di indurla a piegarsi alle sue richiestè in questo caso, per la configurabilita del reato non e necessario che l'agente abbia la possibilita di mandare ad effetto il male minacciato, essendo sufficiente che la vittima possa crederlo. (V 103017, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)