Sez. 3, Sentenza n. 6572 del 18/12/1979 (Rv. 403318 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPETENZA - PER MATERIA - PRETORE - LIMITI - SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA PRESSO IL TRIBUNALE - CONNESSIONE CON LA DOMANDA DI DEVOLUZIONE DEL MEDESIMO FONDO ANTERIORMENTE PROPOSTA DAL CONCEDENTE - DEROGA ALLA PREDETTA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPETENZA - PER MATERIA - PRETORE - LIMITI - SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA PRESSO IL TRIBUNALE - CONNESSIONE CON LA DOMANDA DI DEVOLUZIONE DEL MEDESIMO FONDO ANTERIORMENTE PROPOSTA DAL CONCEDENTE - DEROGA ALLA PREDETTA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
La Competenza a conoscere della domanda di affrancazione di un fondo enfiteutico appartiene alla Competenza per materia, a norma degli artt 4 e 5 della legge 22 luglio 1966 n 607, del pretore, cui spetta unicamente di emettere i provvedimenti previsti dall'art 4, e della Sezione specializzata agraria presso il tribunale, per il giudizio di merito; e di conseguenza non puo essere derogata, per ragioni di connessione, in favore del diverso giudice competente, secondo le regole ordinarie, in ordine alla domanda di devoluzione dello stesso fondo anteriormente proposta dal concedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)