Sez. U, Sentenza n. 6771 del 20/03/2009 (Rv. 607345 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 - Affidamento di appalto in base a procedimento di evidenza pubblica da parte di soggetto ad esso non tenuto - Controversia relativa - Attrazione nella anzidetta giurisdizione esclusiva - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad affidamento di appalto procedimentalizzato da parte di una parrocchia, ente ecclessiastico riconosciuto.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di riparto di giurisdizione sugli appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 non attraggono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative all'affidamento di appalti da parte di soggetti che, pur non tenuti all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbiano scelto comunque di adottarlo, in tal guisa procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore (fattispecie relativa all'affidamento della progettazione e della fornitura di arredamento scenotecnico di un teatro da parte di una parrocchia, quale ente ecclesiastico riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 4, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)