Sez. U, Ordinanza n. 25956 del 03/10/2024 (Rv. 672393-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato - Estraneità all'attività speciale di trasporto - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Volontaria procedimentalizzazione dell'individuazione dell’appaltatore - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
Il servizio di campagne pubblicitarie per le società del gruppo Ferrovie dello Stato non si pone in rapporto di diretta strumentalità con il servizio - speciale - di trasporto, non risultando in alcun modo funzionalmente necessario a consentirne lo svolgimento, né rappresentando il necessario strumento realizzativo dei compiti propri del gruppo FSI; ne conseguono l'estraneità dell'appalto all'ambito di operatività della disciplina dei cd. settori speciali e, quindi, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, mentre è priva di rilevanza la libera scelta della stazione appaltante che, pur non essendovi tenuta, si è volontariamente assoggettata alle regole dell'evidenza pubblica, in quanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell'appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante.
Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 118, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)