Sez. 2, Sentenza n. 1457 del 17/05/1971 (Rv. 351750 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - LIMITI RISPETTIVI DELLA SERVITU DI PASSAGGIO PEDONALE E DELLA SERVITU DI PASSAGGIO CON CARRI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - LIMITI RISPETTIVI DELLA SERVITU DI PASSAGGIO PEDONALE E DELLA SERVITU DI PASSAGGIO CON CARRI.*
Costituiscono servitu distinte ed autonome il passaggio con carri ed il passaggio pedonale. La servitu di passaggio pedonale non puo ritenersi compresa nella servitu di passaggio con carri, solo perche apparentemente di contenuto piu limitato, poiche il passaggio pedonale, in questa seconda servitu, deve essere limitato alla necessita di accompagnamento e di guida dei carri. Analogamente la servitu di passo carraio non comprende anche il transito autonomo ed indifferenziato di cicli e motocicli, essendo questi veicoli adibiti al trasporto di persone e non di cose e mirando a soddisfare esigenze personali e di comodo, salvo che il titolo non disponga diversamente. (V 804'64' 1600'63' 3392'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)