Sez. L, Sentenza n. 3755 del 11/04/1998 (Rv. 514457 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Riproposizione di eccezione non accolta nella sentenza impugnata - Modalità - Nel rito del lavoro - Richiamo specifico di difesa svolta in primo grado includente l'eccezione - Sufficienza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Ai fini della riproposizione in appello di un'eccezione non accolta nella sentenza impugnata, è sufficiente, anche nel rito del lavoro - nel quale l'art. 436, secondo comma, cod. proc. civ., richiede l'esposizione dettagliata delle difese dell'appellato -, un richiamo specifico di una difesa già svolta in primo grado implicante l'eccezione in questione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto adeguatamente richiamata un'eccezione di prescrizione mediante il riferimento alla limitazione del "quantum" del diritto in questione dedotta in primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)