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Sez. L, Sentenza n. 15764 del 09/11/2002 (Rv. 558369 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Riproposizione di domanda non accolta nella sentenza impugnata - Modalità - Nel rito del lavoro - Memoria - Contenuto - .
Stato
decisa il 2002-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558369-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Il principio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., circa l'onere di espressa riproposizione in appello delle domande non accolte o rimaste assorbite, opera anche nel rito del lavoro, in quanto l'art. 436, secondo comma, stesso codice fa obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria contenente dettagliata esposizione di tutte le difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)