Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24319 del 29/11/2016 (Rv. 642278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Controversie relative a prestazioni assistenziali - Valore ai fini delle spese di giudizio - Determinazione - Criterio ex art. 13, comma 1, c.p.c. - Applicazione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., tenuto conto della dichiarazione di valore della controversia, che costituisce il limite massimo, nonché della durata della prestazione, come riconosciuta, se inferiore alle due annualità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)