Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8614 del 03/04/2017 (Rv. 643948 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Art. 152 disp.att.c.p.c. - Onere di dichiarare l'esatto valore della prestazione dedotta in giudizio - Riferibilità al solo ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
Nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'onere di dichiarare l'esatto valore della prestazione dedotta in giudizio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 152 disp.att. c.p.c., nel testo novellato dal d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l.n. 111 del 2011, sussiste solo per il ricorso introduttivo del giudizio e non anche per quelli concernenti i gradi successivi al primo.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)