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Sez. 3, Sentenza n. 14252 del 06/04/2006 Ud. (dep. 21/04/2006) Rv. 233462 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Novella dell'art. 606, comma primo, lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Disciplina transitoria L. n. 46 del 2006, art. 10, comma quinto - Rinvio della trattazione per eventuale proposizione di motivi nuovi - Ricorso originario per violazione di legge sostanziale ex art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - Applicabilità della disciplina transitoria della L. n. 46 del 2006 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233462-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10 comma quinto della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione del ricorso oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., trova applicazione soltanto nei casi in cui i motivi originari del ricorso attengano ai vizi di mancata assunzione di una prova decisiva o di mancanza o illogicità della motivazione, perché la facoltà di integrazione del ricorso con i motivi nuovi è strettamente connessa alle specifiche modifiche apportate alle disposizioni dell'art. 606 cod. proc. pen., e non si estende pertanto all'ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto soltanto per violazione di legge sostanziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)