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Sez. 3, Sentenza n. 17467 del 23/03/2006 Ud. (dep. 19/05/2006) Rv. 233652 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Ricorso originario non proposto ex art. 606, comma primo, lett. d) ed e) - Nuove disposizioni di cui alla L. 46 del 2006 - Disciplina transitoria e rinvio della trattazione per la proposizione di motivi nuovi - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233652-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

Il rinvio della trattazione del ricorso per cassazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della L. 9 marzo 2006 n. 46, per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., non è applicabile allorchè i motivi originari di ricorso non propongano alcune delle censure di cui all'art. 606 lett. d) ed e), mancata assunzione di una prova decisiva o mancanza o manifesta illogicità della motivazione, attesa la necessaria connessione dei motivi nuovi rispetto al contenuto originario del ricorso.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)