Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16661 del 25/06/2018 (Rv. 649632 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli - Decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 - Abrogazione - Successivo ripristino - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso riprende a decorrere "ex novo" dalla data della sua entrata in vigore, ossia dal 6 luglio 2011, per i provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non sia ancora maturata al 21 dicembre 2008.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 24, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 com. 5 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)