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Sez. 3, Sentenza n. 880 del 18/03/1968 (Rv. 332206 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - CONTENUTO INDICAZIONE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DAVANTI AL QUALE SI SVOLGERA LA PROCEDURA ESECUTIVA E DELLA FORMA DELL'ESECUZIONE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL COMUNE IN CUI HA SEDE, IL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE - MANCANZA - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - COMPETENZA PER TERRITORIO.*
Stato
decisa il 1968-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332206-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - CONTENUTO INDICAZIONE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DAVANTI AL QUALE SI SVOLGERA LA PROCEDURA ESECUTIVA E DELLA FORMA DELL'ESECUZIONE - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL COMUNE IN CUI HA SEDE, IL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE - MANCANZA - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - COMPETENZA PER TERRITORIO.*

L'art 480 cod proc civ che regola la Forma del precetto, non prescrive che in esso siano indicati l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolgera la procedura esecutiva e la Forma di esecuzione (mobiliare o immobiliare) della quale il creditore intimante ritenga avvalersi. Tale norma stabilisce l'Obbligo, per la parte istante, di dichiarare la residenza o di eleggere nel comune in cui ha Sede il giudice competente per la esecuzione, sicche tale giudice si identifica proprio in base alla dichiarazione di residenza od all'elezione di domicilio, cioe si desume da queste e ad esso giudice spetta, ai sensi dell'art 27 cod proc civ, la Competenza a conoscere dell'opposizione al precetto. Soltanto in Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'art 480, terzo comma, cod proc civ stabilisce che, in deroga al disposto dell'art 27 cod proc civ, le opposizioni al predetto si propongono davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto che puo non coincidere con il giudice del luogo dell'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)