Sez. T, Ordinanza n. 14178 del 27/05/2025 (Rv. 675266-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Esenzione IVA - Ipotesi di cui all’art. 10 nn. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e Case di riposo - Elemento differenziale - Necessità di accertamento da parte del giudice di merito - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
La disciplina dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, nn. 19 e 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, distingue le prestazioni essenziali delle Residenze Sanitarie Assistenziali da quelle delle Case di riposo, spettando al giudice di merito accertare in concreto la prevalenza, per le prime, dell'elemento dell'assistenza sanitaria e, per le seconde, della messa a disposizione di un alloggio a favore di persone meritevoli di particolare protezione e tutela. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che si era limitata a dare rilievo al dato formale relativo alla definizione di RSA desumibile dalla legge regionale rilevante, senza effettuare alcuna indagine in concreto sulla prevalenza delle prestazioni sanitarie-assistenziali).
Legge 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 19 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)