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Sez. 5, Sentenza n. 11353 del 03/09/2001 (Rv. 549140 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Prestazioni rese da case di riposo per anziani - Ambito, ai fini dell'esenzione dall'IVA "ex" art. 10, primo comma, n. 21, d.P.R. n. 633 del 1972 - Prestazione di alloggio a persone anziane - Sufficienza - Mancanza delle prescritte autorizzazioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549140-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 10, primo comma, n. 21, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per prestazioni proprie delle case di riposo per anziani s'intende la fornitura dell'alloggio a quei particolari destinatari, mentre non rileva la somministrazione di vitto, indumenti e medicinali, trattandosi, al pari della cura degli ospiti della casa, di prestazioni qualificate dalla legge come accessorie. Nè costituisce ostacolo alla operatività della norma di esenzione il mancato rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative, atteso che la prestazione del servizio in questione rileva per il suo carattere oggettivo e perciò prescinde dal previo consenso dell'ente locale all'esercizio della relativa attività.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)