Sez. 2, Sentenza n. 4036 del 05/09/1978 (Rv. 393633 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITA DELLA DIVISIONE - DEROGABILITA - DIVISIONE PARZIALE - AMMISSIBILITA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITA DELLA DIVISIONE - DEROGABILITA - DIVISIONE PARZIALE - AMMISSIBILITA.*
Il principio dell'universalita della divisione ereditaria non e un principio assoluto o inderogabile, onde e possibile la divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata chiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse. Questa ultima ipotesi si verifica anche quando, richiesta la divisione parziale, la controparte, che in via riconvenzionale aveva richiesto la divisione totale, rinunzia in Sede di appello a tale domanda, non presa in esame dal primo giudice. (V 1086/76, mass n 327466; (V 1770/62, mass n 252212; (V 3448/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)