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Sez. 2, Sentenza n. 10220 del 29/11/1994 (Rv. 488920 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - IN GENERE | Principio dell'universalità della divisione - Derogabilità - Divisione parziale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488920-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - LIMITI - IN GENERE

Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è un principio assoluto o inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non ampliino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)