Sez. 1, Sentenza n. 22923 del 21/04/2017 Cc. (dep. 10/05/2017) Rv. 271350 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime speciale ex art. 41-bis ord. pen. - Colloqui con minori di anni dodici - Ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 6, ord. pen. - Durata - Coincidenza con quella del regime speciale - Proroga dello stesso - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'ottemperanza dell'amministrazione penitenziaria ai provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza, ad esito del giudizio di cui all'art. 35-bis, commi 5 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ordine ai colloqui di un detenuto sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis ord. pen. con minori di anni dodici ha la stessa durata di detto regime, con la conseguenza che, nel caso di proroga di quest'ultimo, il relativo D.M. può nuovamente disporre rispetto a tali colloqui.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)