Sez. 1, Sentenza n. 39966 del 11/06/2014 Cc. (dep. 26/09/2014) Rv. 260357 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P. - Reclamo avverso le circolari e provvedimenti disciplinanti le modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i minori e prescrizione del divieto di assistere ai colloqui da parte di altri familiari adulti - Ammissibilità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È inammissibile, in quanto non incidente su diritti soggettivi, il reclamo avverso i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che, disciplinando le modalità di svolgimento dei colloqui visivi tra minori, figli o nipoti di età inferiore a 12 anni di detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 - bis ord. pen., prescrivono il divieto di assistervi da parte di altri familiari adulti, per la porzione della loro durata che si svolge in assenza di vetro divisorio. (Nella specie, la Corte ha precisato che il detenuto è titolare di un mero interesse legittimo all'estensione delle condizioni valide per il minore ad un adulto che lo accompagni, talchè, la sua posizione giuridica soggettiva cede di fronte al preminente interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 26 com. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)