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Sez. 1, Sentenza n. 7254 del 16/04/2004 (Rv. 572115 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno patrimoniale - Individuazione dello stesso, da parte del ricorrente, nella perdita, per effetto della ritardata definizione del processo, del potere di acquisto delle somme riconosciute ad esso creditore - Già avvenuta liquidazione degli accessori del credito (interessi e maggior danno) nel processo presupposto - Spettanza del danno patrimoniale nella sede dell'equa riparazione - Esclusione - Eventuale insufficienza della liquidazione degli accessori - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572115-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, in tanto può essere riconosciuto in favore dell'istante il danno patrimoniale in quanto questo, oltre ad essere casualmente ricollegato al fatto costituito dalla abnorme durata del processo presupposto, non abbia avuto, in quel processo, uno specifico ristoro. Da tanto deriva che, allorquando il danno patrimoniale prospettato per la liquidazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 sia esclusivamente indicato nella perdita del potere d'acquisto della somma riconosciuta al creditore, nulla è da riconoscersi a tale titolo nella sede dell'equa riparazione ove nel processo presupposto siano già stati irrevocabilmente liquidati sia gli interessi legali che il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., a nulla rilevando che l'attribuzione di tali accessori del credito sia avvenuta in una misura ritenuta dal creditore insufficiente o non satisfattiva, perché di ciò il creditore può dolersi soltanto nella sede propria, ossia nel procedimento di cognizione durato eccessivamente.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)