Sez. 1, Sentenza n. 5724 del 16/03/2005 (Rv. 580304 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno patrimoniale indennizzabile - Liquidazione - Condizioni - Già avvenuto ristoro, nel processo presupposto, di tale danno, attraverso la liquidazione degli accessori del credito - Diritto all'equo riparazione - Esclusione - Eventuale insufficienza di detto ristoro - Irrilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, in tanto può essere riconosciuto in favore dell'istante il danno patrimoniale in quanto questo, oltre ad essere causalmente ricollegato al fatto costituito dalla abnorme durata del processo presupposto, non abbia avuto - o non abbia potuto avere - in quel processo uno specifico ristoro, anche attraverso la rivalutazione delle somme oggetto del contendere, senza che rilevi la asserita insufficienza del ristoro stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)