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Sez. L, Sentenza n. 17934 del 23/08/2007 (Rv. 599118 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Beneficio contributivo ex art. 5 legge n.185 del 1992 - Imprenditore agricolo in forma di società di capitali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599118-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il beneficio contributivo di cui all'art. 5 della legge n. 185 del 1992, consistente nell'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, non è applicabile alle società di capitali, presupponendo non solo la qualità di coltivatori diretti, mezzadri o coloni o imprenditori agricoli a titolo principale, ma anche l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale riguardante, all'evidenza, le sole persone fisiche ed atteso, inoltre, il rilievo che all'art. 12 della legge n. 153 del 1975, recante l'originaria nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, è stato introdotto, solo dall'art. 10 del d.lgs. n. 228 del 2001, un ultimo comma che, "ex nunc", ha esteso alle società la possibilità di assumere tale qualità, ove ricorrano determinati presupposti.

Riferimenti normativi: Legge 9/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 14/02/1992 num. 185 art. 5, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)