diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1947 del 05/07/1974 (Rv. 370177 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - RINUNCIA DELL'ATTORE ALL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN SEDE PETITORIA - PROPONIBILITA DEL GIUDIZIO PETITORIO DA PARTE DEL CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370177-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - RINUNCIA DELL'ATTORE ALL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN SEDE PETITORIA - PROPONIBILITA DEL GIUDIZIO PETITORIO DA PARTE DEL CONVENUTO.*

All'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 705 cod proc civ, secondo la quale il convenuto nel giudizio possessorio puo proporre il giudizio petitorio se l'attore in reintegra rende impossibile la esecuzione del provvedimento possessorio, va assimilata l'ipotesi in cui l'attore in reintegrazione rinunci ad eseguire il provvedimento di reintegrazione e manifesti la volonta di accettare il contraddittorio in Sede petitoria. (V 653'68, mass n 331827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)