Sez. 1, Ordinanza n. 2078 del 02/02/2005 (Rv. 579293 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Società di capitali - Liquidatori - Nomina - Decreto del presidente del tribunale - Atto di volontaria giurisdizione - Natura decisoria - Esclusione - Anche in caso di disaccordo tra i socie sulla sussistenza della causa di scioglimento - Conseguenze - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111, Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un'indagine sommaria e condotta "incidenter tantum", può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva l'intervenuto scioglimento e non definisce una lite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)