Sez. 1, Sentenza n. 12677 del 29/05/2009 (Rv. 608515 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Società di capitali - Decreto di nomina del liquidatore - Natura non definitiva - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il decreto di nomina del liquidatore di una società di capitali, emesso ai sensi dell'art. 2487 cod. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo, come risulta dalla circostanza che, ai sensi del quarto comma della citata disposizione, il liquidatore può essere revocato dall'assemblea o, in presenza di una giusta causa, dal tribunale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2487, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)