Sez. 4, Ordinanza n. 93 del 21/01/1974 Cc. (dep. 06/04/1974) Rv. 126671 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - FORZA MAGGIORE - CONCETTO - ALLONTANAMENTO DAL DOMICILIO - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO GIUDIZIARIO - PRESUPPOSTO GIUSTIFICATIVO DELLA RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - FORZA MAGGIORE - CONCETTO - ALLONTANAMENTO DAL DOMICILIO - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO GIUDIZIARIO - PRESUPPOSTO GIUSTIFICATIVO DELLA RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*
La forza maggiore, per giustificare la restituzione in termini, deve consistere, secondo i principi generali del diritto vigente, in un particolare impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da cause estranee a lui non imputabili. Pertanto, non versa in tale situazione chi non abbia avuto notizia di un atto giudiziario, pur ritualmente notificatogli, per essersi allontanato dal domicilio senza dare alcuna disposizione allo scopo di poter essere regolarmente informato di quanto possa riguardarlo, poiche, in tal caso, la mancata conoscenza di fatto e dovuta a sua negligenza. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)