Sez. 1, Sentenza n. 1571 del 30/05/1989 Cc. (dep. 04/07/1989) Rv. 181726 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - IMPUTATO CONTUMACE - ESTRATTO DI SENTENZA NOTIFICATO A PERSONA CONVIVENTE E CAPACE - RESTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - IMPUTATO CONTUMACE - ESTRATTO DI SENTENZA NOTIFICATO A PERSONA CONVIVENTE E CAPACE - RESTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della restituzione in termini ai sensi del secondo comma dell'art. 183-bis cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1989 n. 22, non assolve l'Onere della prova dell'effettiva conoscenza della sentenza contumaciale l'imputato che, in caso di notificazione del relativo estratto a familiare convivente, si sia limitato a dimostrare che, all'atto della notificazione, si trovava in comune diverso da quello della sua abitazione, in quanto ciò non prova anche che tra lui e il consegnatario non si sia instaurato quel collegamento di informazione che la legge presume abbia luogo in ipotesi di notificazione a persona convivente. (non risultano precedenti in termini, formatisi sul testo della nuova legge). (V mass n 169636; (V mass n 168522; (V mass n 128922; (V mass n 126671; (V mass n 100042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST., Legge 23/01/1989 num. 22 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)