Sez. 1, Ordinanza n. 7291 del 07/04/2005 (Rv. 580630 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Debiti pecuniari di enti pubblici territoriali - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Criteri - Esclusività ed inderogabilità - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
Ai fini della competenza territoriale, per il pagamento di somme da parte di Province o Comuni, il "forum destinatae solutionis" si identifica con il luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente obbligato al pagamento; il foro così individuato non può considerarsi né esclusivo, né inderogabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D. Lgs. n. 77 del 1995 (che ha abrogato l'art. 96 del R.D. n. 383 del 1934 e che all'art. 29 prevede che al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente locale in base a mandato di pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 96, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 29, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)