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Sez. 1, Ordinanza n. 3573 del 22/02/2005 (Rv. 579599 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Debiti pecuniari di enti pubblici territoriali - "Forum destinatae solutionis" - Determinazione - Riferimento al luogo dove ha sede l'Ufficio di tesoreria dell'ente debitore - Affermazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579599-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

In tema di competenza per territorio, in relazione all'obbligazione degli enti pubblici territoriali trova applicazione, in deroga all'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo il quale "l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza", il disposto dell'art. 185 del D. Lgs. n. 267 del 2000, che indica nella sede della tesoreria comunale il luogo d'adempimento delle obbligazioni assunte dall'ente territoriale (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di merito, che aveva ritenuto ritualmente eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito, con la tempestiva indicazione, da parte del Comune, del luogo dove doveva essere adempiuta l'obbligazione. Ad un tale riguardo la Corte ritenuto che non fosse necessario specificare la disposizione di legge che sosteneva l'eccezione, e ciò giusta il principio "iura novit curia").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)