Sez. L, Sentenza n. 867 del 01/02/1988 (Rv. 457253 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA - DIPENDENTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO - CHIAMATA IN GARANZIA DEGLI ENTI FINANZIATORI - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA - DIPENDENTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO - CHIAMATA IN GARANZIA DEGLI ENTI FINANZIATORI - INAMMISSIBILITÀ.*
Gli enti con finalità di natura sociale ed educativa, finanziati originariamente dalla cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 20 della legge 26 giugno 1965 n. 717, e poi dalle regioni meridionali, subentrate in forza della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono i soli tenuti all'adempimento della obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, che in conseguenza non può essere chiamato in garanzia (impropria) per l'assoluta eterogeneità della indicata obbligazione (avente natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege) e per l'assenza di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, tra dette obbligazioni, nonché per la non configurabilità al riguardo di una responsabilità solidale dei soggetti delle menzionate obbligazioni, postulando questa, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ., l'unicità del vincolo. (Conf 7358/86, mass n 449414; (Conf 6960/82, mass n 424626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1296, Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 26/06/1965 num. 717 art. 20, Legge 06/10/1971 num. 853 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)