Sez. U, Sentenza n. 11710 del 06/12/1990 (Rv. 470061 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ENTI GESTORI DI ATTIVITÀ SOCIALE ED EDUCATIVA - FINANZIAMENTO DELLE REGIONI - DIPENDENTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEGLI ENTI GESTORI - ESTENSIONE AGLI ENTI FINANZIATORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ENTI GESTORI DI ATTIVITÀ SOCIALE ED EDUCATIVA - FINANZIAMENTO DELLE REGIONI - DIPENDENTI - OBBLIGO RETRIBUTIVO DEGLI ENTI GESTORI - ESTENSIONE AGLI ENTI FINANZIATORI - ESCLUSIONE.*
Gli enti gestori di attività sociale ed educativa con finanziamento da parte delle regioni sono i soli tenuti all'adempimento della obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti (la quale, attenendo ad un rapporto di lavoro privatistico, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario), senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, in conseguenza, non può essere chiamato in garanzia (impropria), stante l'assoluta eterogeneità di tale obbligazione (avente natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege) e date altresì l'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pur indiretto, e l'impossibilità di configurare al riguardo una responsabilità solidale dei soggetti. (V 435/89, mass n 461558; (V 867/88, mass n 457253; (V 2534/87; (V 6782/87, mass n 454987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 26/06/1965 num. 717 art. 20, Legge 06/10/1971 num. 853 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)