Sez. 6 - , Sentenza n. 57572 del 08/11/2018 Cc. (dep. 19/12/2018) Rv. 274813 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Ricorso in cassazione - Annullamento parziale limitatamente alle esigenze cautelari - Giudicato cautelare in punto di gravi indizi di reità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, l'annullamento parziale con rinvio dell'ordinanza applicativa di una misura coercitiva in punto di esigenze cautelari determina, in assenza di successivo apprezzabile mutamento del fatto, la preclusione del giudicato in ordine alle ulteriori questioni concernenti la sussistenza dei gravi indizi di reità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il punto della gravità indiziaria non si presenta in connessione essenziale con quello del pericolo di reiterazione, pertanto, qualora oggetto del giudizio rescindente sia stata la sola valutazione di adeguatezza della misura applicata, nel giudizio di rinvio non è controvertibile la sussistenza dei gravi indizi di reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)