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Sez. 3, Sentenza n. 2132 del 21/05/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 208305 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Misure cautelari personali - Effetto preclusivo di un provvedimento non impugnato o confermato in cassazione - Limiti - Preclusione endoprocessuale rebus sic stantibus - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208305-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di misure cautelari personali va riconosciuta una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. alle ordinanze non impugnate adottate dal tribunale in sede di riesame o di appello, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze o in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura. Pertanto solo un successivo apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari annullata dal tribunale per motivi di merito con pronuncia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza la quale si stata, invece, confermata in sede di gravame o sia comunque diventata definitiva, sia infine la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)