diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 30523 del 27/11/2024 (Rv. 672940-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE | Assistenza sanitaria indiretta - Prestazioni in favore di cittadino italiano all'estero - Diritto al rimborso - Presupposti - Preventiva autorizzazione del centro regionale di riferimento - Deroghe ex art. 7, comma 2, del d.m. 3 novembre 1989 - Requisito della comprovata eccezionale gravità e urgenza - Nozione - Accertamento ex ante dell'efficacia della prestazione sanitaria - Necessità.
Stato
decisa il 2024-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672940-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - SPESE MEDICHE, OSPEDALIERE

In tema di assistenza sanitaria indiretta e di presupposti per il rimborso delle prestazioni rese in favore di cittadino italiano all'estero, il requisito della comprovata eccezionale gravità ed urgenza che, ex art. 7, comma 2, d.m. 3 novembre 1989 consente di derogare al rilascio della preventiva autorizzazione del centro regionale di riferimento, è inerente alle cure sanitarie la cui tempestiva erogazione si rende necessaria per tutelare il diritto alla salute, inteso nella sua più ampia accezione voluta dalla Costituzione, e l'accertamento delle relative condizioni normative deve essere condotto con riferimento allo stato di necessità incombente prima della fruizione del

trattamento sanitario, la cui efficacia deve valutarsi ex ante in termini di astratta idoneità, non rilevando i risultati da esso concretamente prodotti.

Costituzione art. 32, DM min. SAL 03/11/1989 art. 7 com. 2, Legge 23/10/1985 num. 595 art. 3 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)